È sulla bocca di tutti. È la sentenza della Corte Costituzionale emessa il 10 Giugno 2019 sulla Legittimità dell’incriminazione delle condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (anche se consapevole e volontaria).
Il legislatore si è pronunciato, di fatto, allargando le figure del reato anche al mestiere delle escort.
Ebbene sì, perché per la Consulta, l’attività di prostituzione, seppur svolta senza alcuna costrizione – come nel caso delle accompagnatrici di lusso – resta una scelta condizionata.
La parola della Corte Costituzionale
Il Comunicato Stampa non lascia spazio ai dubbi:
“Anche nell’attuale momento storico, e al di là dei casi di “prostituzione forzata”, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori – di ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale – che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile e sfumato. […]
DPC
Di diverso parere la Corte di Appello di Bari, che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.
I giudici di Bari, infatti, avevano riconosciuto l’effettiva divergenza fra sfruttamento della prostituzione e prostituzione professionale.
Il 20 febbraio 1958, anno dell’entrata in vigore della legge Merlin n. 75 sull’Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, nessuno si sarebbe mai immaginato la rivoluzione che avrebbero indotto le escort.
A riguardo, la Corte di Appello aveva citato il «principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana»: libertà che, nel caso delle escort, si esprimerebbe nella scelta di disporre della propria sessualità «nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra […] utilità».
Escort & tasse

La Consulta non è del medesimo parere, nonostante l’attività delle escort sia già riconosciuta a livello europeo (e sociale) come un’attività economica di scambio di servizi, in piena consapevolezza e libertà, da cui nasce la figura professionale delle sex worker.
A nulla sono valse le manifestazione delle escort che, in Italia, si stanno apertamente schierando per rivendicare il diritto allo svolgimento del proprio mestiere, chiedendo la registrazione ufficiale dell’attività economica per il pagamento di tasse e contributi.
Come ci fa notare Panorama, proprio su quest’ultimo punto la Cassazione sarebbe stranamente a favore.
Ricapitoliamo: la prostituzione è stata riconosciuta come non compatibile con l’ordine pubblico e il rapporto lavorativo tra cliente e prostituta nullo per illiceità della causa, tuttavia si riconosce nell’attività di meretricio la generazione di “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” oppure “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” se abituale (redditi diversi)
(Cass. Sent. 4.11.2016, n. 22413; 27.7.2016, n. 15596; 13.5.2011, n. 10578; 1.10.2010, n. 20528).
I due assunti sono in contrasto: come può generare proventi un’attività considerata illecita?
Se io cliente stipulo la fornitura di una prestazione con una escort il contratto di fornitura servizi è nullo in partenza per illiceità dell’oggetto, e né io, né la escort potremo mai rivendicare il pagamento del servizio (o la mancata esecuzione del servizio) davanti ad un Giudice, come varrebbe in tutti gli altri casi che generano redditi diversi.
Quindi, l’attività delle escort è lecita per pagare le tasse, ma non è lecita per stabilire un obbligo contrattuale tutelabile giudizialmente?
Purtroppo ad oggi le carte sono ancora coperte e siamo ancora lontani, molto lontani, dai principi di libera prestazione dei trattati UE.
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